|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Titolo |
| La riforma del Titolo V della Costituzione
e le associazioni di rappresentanza |
 |
| Anno |
| 04/2002 |
La riforma del Titolo V della Costituzione è stato
l'evento politico-istituzionale dal quale è partita
l'idea di intraprendere una ricerca che si è deciso
di dividere in due parti principali. La prima intende descrivere
e commentare le norme che caratterizzano la riforma del testo
costituzionale; la seconda si pone l'obiettivo di riflettere
sulle prospettive delle Associazione di Rappresentanza degli
interessi economici imprenditoriali in rapporto alla riforma
stessa.
Si è voluto innanzitutto realizzare un'analisi di taglio giurisprudenziale
degli articoli oggetto della riforma del Titolo V e delle loro implicazioni nell'assetto
politico-istituzionale.
Gli aspetti principali presi in considerazione sono: la centralità del
potere legislativo regionale; la riformulazione del potere regolamentare; i nuovi
rapporti tra Stato, Regioni e soggetti internazionali; la rimodulazione delle
regole relative alla distribuzione delle funzioni amministrative; i nuovi principi
in ordine alla distribuzione delle risorse finanziarie.
Cominciando dalla disamina della nuova distribuzione della potestà legislativa,
l'articolo 117 individua 3 tipi di competenza:
- quella esclusiva statale;
- quella primaria regionale;
- quella concorrente Stato-Regioni.
Inoltre, per tutte le materie è concessa alle Regioni la potestà regolamentare,
ad eccezione di quelle di competenza esclusiva dello Stato. Infine, nelle materie
di sua competenza legislativa la Regione può concludere accordi con altri
Stati e intese con enti interni ad altro Stato, nelle forme e nei casi stabiliti
dalla legge. Di conseguenza, si ampliano evidentemente le possibilità per
le Regioni di interloquire con soggetti esteri.
La riforma incide anche sulla distribuzione delle funzioni amministrative, costituzionalizzando
i principi di sussidiarietà (verticale ed orizzontale), di adeguatezza
e di differenziazione.
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario nella riforma si afferma che gli Enti
locali e le Regioni hanno autonomia di entrata e di spesa. In particolare, sono
4 le fonti di entrata:
- quelle proprie;
- le quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali;
- le quote di partecipazione al fondo perequativo;
- e le risorse aggiuntive destinate dallo Stato.
In considerazione dei cambiamenti che la riforma propone le Associazioni di Rappresentanza
dovranno ripensare la loro struttura organizzativa: due sono infatti le possibili
modalità attraverso le quali le associazioni di rappresentanza potranno
adeguare il loro sistema organizzativo all'attuazione della riforma. L'una consiste
in un adattamento isomorfico al nuovo assetto istituzionale, l'altra consiste
in un adattamento incrementale agli scenari che la riforma in corso di attuazione
aprirà. Nel caso di adattamento isomorfico sembrano probabili le difficoltà di
rimediare ad eventuali errori nella valutazione della portata delle riforma stessa.
Nel caso invece di un adattamento incrementale, la maggiore flessibilità renderebbe
possibili adattamenti più consoni alle eventuali variazioni delle regole
del gioco.
|
|
 |
 |
|
|